La Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio contro gli articoli 4 e 5 della legge dell’Emilia-Romagna sugli immobili destinati alle locazioni brevi. La decisione riguarda le norme regionali che disciplinano il cambio di destinazione d’uso e la possibilità per i Comuni di introdurre vincoli urbanistici per questo tipo di attività.
Il primo articolo impugnato individuava, all’interno della categoria funzionale turistico-ricettiva, una specifica destinazione urbanistica denominata locazione breve. Di conseguenza, il passaggio di un’unità immobiliare da una diversa categoria funzionale a quella destinata alle locazioni brevi sarebbe stato subordinato al rilascio di un titolo edilizio.
Il secondo articolo consentiva invece ai Comuni di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, determinati ambiti del territorio nei quali l’insediamento della destinazione d’uso per locazione breve sarebbe stato possibile soltanto nel rispetto di specifiche condizioni. La Consulta ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla presunta violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ma ha accolto quelle riferite agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Il giudizio di proporzionalità
Secondo la Corte, la limitazione dell’overtourism costituisce un obiettivo meritevole di tutela, ma l’articolo 4 risulta sproporzionato rispetto a tale finalità perché si applica all’intero territorio regionale. La norma determina inoltre una disparità irragionevole tra i gestori di locazioni turistiche e quelli delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Per i primi, infatti, l’obbligo di passare dalla destinazione residenziale a quella turistico-ricettiva può scattare anche in presenza di locazioni sporadiche. Le strutture extra-alberghiere, invece, devono essere gestite in forma imprenditoriale. La Corte ha quindi ritenuto non giustificata la differenza di trattamento. Il vizio rilevato sull’articolo 4 si riflette anche sull’articolo 5, che disciplina l’insediamento della nuova destinazione d’uso introdotta dalla norma precedente.
Le reazioni politiche
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’intenzione di mantenere in vigore l’impianto della legge e di riscrivere le due disposizioni censurate. L’assessore regionale alla Casa Giovanni Paglia, che ha seguito l’iter del provvedimento insieme all’assessora al Turismo Roberta Frisoni, ha dichiarato che la legge resta valida ad eccezione dei due articoli interessati dalla sentenza.
Paglia ha sostenuto che la decisione riconosce la possibilità per le Regioni di intervenire sul fenomeno dell’overtourism anche attraverso strumenti urbanistici. Secondo l’assessore, la Corte avrebbe inoltre confermato l’obiettivo generale della legge, chiedendo però di adeguare alcuni aspetti specifici alla luce delle motivazioni del provvedimento.
Di segno opposto la reazione di Fratelli d’Italia. Il consigliere regionale Francesco Sassone ha definito la sentenza una bocciatura della legge regionale e l’ha collegata alle critiche già espresse durante l’approvazione del provvedimento. La capogruppo Marta Evangelisti ha parlato di una sconfitta per la Giunta regionale, contestando in particolare l’obbligo di cambio di destinazione d’uso imposto ai proprietari intenzionati ad affittare la propria abitazione per brevi periodi.